Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25569 - pubb. 30/06/2021

Ecco quando è possibile il frazionamento del credito in giudizi diversi

Cassazione civile, sez. II, 24 Maggio 2021, n. 14143. Pres. D'Ascola. Est. Dongiacomo.


Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti



In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico". (massima ufficiale)


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