Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25415 - pubb. 11/01/2021

Riassunzione dell'esecuzione sospesa su accordo delle parti

Cassazione civile, sez. III, 09 Marzo 2017, n. 6015. Pres., est. Chiarini.


Sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti – Parte interessata alla riassunzione – Oneri – Presentazione dell'istanza di riassunzione – Sufficienza – Notificazione o comunicazione alle altre parti del decreto di fissazione di udienza – Necessità – Esclusione



Nell’ipotesi di sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione dell’udienza deve essere comunicato a cura della cancelleria. (massima ufficiale)


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