Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25282 - pubb. 14/05/2021

La Cassazione ribadisce che le modalità di notifica del ricorso per fallimento costituiscono una disciplina speciale semplificata

Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2021, n. 9594. Pres. Cristiano. Est. Caradonna.


Ricorso per dichiarazione di fallimento e decreto di convocazione – Notifica – Disciplina speciale semplificata – Notifica ex art. 138 o 145 c.p.c. – Esclusione



L’art. 15, comma 3, l.f., nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo.

Va pertanto escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e segg. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 29 maggio 2018, ha respinto il reclamo proposto da A.A., in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante di * s.r.l., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Pisa, nella contumacia della debitrice, ad istanza di Aermec s.p.a. e di Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a..

Per ciò che in questa sede ancora interessa, la corte del merito ha ritenuto pienamente valida la notifica del ricorso presentato da Aermec e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, eseguita mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, rilevando che, dopo che la notifica a mezzo PEC era stata inutilmente tentata, l'ufficiale giudiziario si era recato presso la sede di * ma l'aveva trovata chiusa, e che la L.Fall., art. 15 non prevede che in questo caso debbano essere effettuate ricerche, come invece disposto dagli artt. 139 c.p.c. e segA..

2. Avverso la sentenza A.A., in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. Aermec S.p.a. e Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.

5. La curatela fallimentare non ha svolto difese.

6. Su proposta ex art. 380 bis c.p.c. di dichiarazione di improcedibilità del ricorso, depositato materialmente in atti oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, è stata fissata adunanza in camera di consiglio per il giorno 15 ottobre 2019.

7. A.A. e la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. hanno depositato memorie difensive.

8. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 gennaio 2020, la VI-1 sez. di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

 

Motivi

1. In via preliminare, il ricorso, ancorchè pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 9 agosto 2018, dopo il decorso del termine di 20 giorni dalla data della sua notificazione (eseguita a mezzo PEC il 28 giugno 2018), va dichiarato procedibile.

Il ricorrente ha infatti dedotto nella memoria difensiva del 10 ottobre 2019 di aver inviato alla cancelleria, a mezzo posta celere, il plico contenente l'atto in data 10 luglio 2018 ed ha allegato alla memoria documentazione dalla quale si rileva la presa in carico della spedizione nella predetta data, alle ore 16:18, dall'ufficio postale di *.

Trova dunque applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo per il ricorrente la data di consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c. (Cass., 18 gennaio 2016, n. 684; Cass., 7 maggio 2014, n. 9861; Cass., 3 marzo 2010, n. 5071; Cass., 26 giugno 2007, n. 14759; Cass., Sez. Un. 21 giugno 1995, n. 7013).

2. Con l'unico motivo A. deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui alla L.Fall., art. 15,D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, artt. 143 - 145 c.p.c., lamentando che la corte d'appello abbia ritenuta valida la notificazione dell'istanza di fallimento. Sostiene per contro che, in caso di mancato reperimento della società presso la sede legale, trovata chiusa, l'ufficiale giudiziario, prima di poter depositare l'atto presso la casa comunale, è tenuto a compiere più accurati accertamenti che non il semplice accesso in loco, effettuando effettive ricerche ed attestandone l'esito negativo, pena un'inammissibile disparità di trattamento del debitore nel procedimento di istruttoria prefallimentare rispetto ad ogni altra ipotesi in cui una parte sia convenuta in giudizio.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, l'art. 145 c.p.c. non prevede che, nel caso in cui l'atto non possa essere consegnato a persona addetta alla sede della società o al portiere dello stabile, l'U.A. sia tenuto a ricercare un'ipotetica, diversa sede effettiva.

Ciò premesso, va qui ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la L.Fall., art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis), nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, a cura dell'U.A., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., fra molte: Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602). Va pertanto escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e segA. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.

Come sottolineato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 146/016 (che ha respinto la q.l.c. dell'art. 15, comma 3 cit. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la ritenuta, irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 c.p.c., di cui si duole anche l'odierno ricorrente), il legislatore della novella del 2012 si è infatti proposto di "coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo che "il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo": l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima (cfr. Cass., 21 aprile 2017, n. 10132; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602, cit.).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle due controricorrenti in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3, stante l'impedimento dell'estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021.