Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25106 - pubb. 08/04/2021

Successione del socio nei crediti della società cancellata: oneri di allegazione e prova

Cassazione civile, sez. III, 25 Marzo 2021, n. 8521. Pres. Olivieri. Est. Tatangelo.


Società – Estinzione – Successione del socio – Legittimazione – Oneri di allegazione e prova



Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.
Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l’unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate nè attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse. In particolare, l’ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà:
1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata);
2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione nè sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).

[Nella specie, il, socio non ha specificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrato, quale successore, nella pretesa creditoria per la quale ha agito, ma si è limitato ad allegare di essere stato, in passato, già socio e liquidatore della società (senza neanche chiarire se era ancora socio al momento della cancellazione), il che non è sufficiente a ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatto

Auto P. S.a.s., ha ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 2.790,00, oltre accessori, nei confronti di A. S.r.l., a titolo di corrispettivo per un contratto d’opera avente ad oggetto la riparazione di una autovettura.

Il Giudice di Pace di Messina ha rigettato l’opposizione della società ingiunta.

Il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo. Ricorre C.M. , che si qualifica "già socia accomandataria e liquidatore" della società Auto P. di C.M. & C. S.a.s., cancellata dal registro delle imprese in data (*) , sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

 

Motivi

1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per il difetto di legittimazione processuale attiva della ricorrente C.M. .

La C. si qualifica "già socia accomandataria e liquidatore della società Auto P. di C.M. & C. S.a.s." (società cancellata dal registro delle imprese in data (*) ), ma non ha documentato e, ancor prima, neanche ha allegato espressamente di essere succeduta nella posizione giuridica soggettiva già facente capo alla stessa, oggetto della presente controversia, nè ha indicato specificamente le ragioni per cui dovrebbe ritenersi sussistente il relativo fenomeno successorio.

Come è noto, nella giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidato l’indirizzo (cui si intende dare continuità) secondo il quale "dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01).

Va in proposito precisato che, successivamente a tale arresto, si è in un primo tempo ritenuto che "l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015, Rv. 638288-01), mentre, più di recente (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639-01), si è precisato che "l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare; in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima".

Non ha però rilievo ai fini del presente giudizio valutare la sussistenza di una eventuale disarmonia tra gli indirizzi da ultimo richiamati.

Anche a prescindere dai presupposti necessari per ritenere oggetto o meno di estinzione per rinuncia le eventuali pretese non oggetto del procedimento di liquidazione, può infatti affermarsi con certezza che il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha quanto meno l’onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l’avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa) e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).

In altri termini, l’ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione.

In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.

Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l’unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate nè attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse. In particolare, l’ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà:

1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata);

2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione nè sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).

Nella specie, come premesso, la C. non ha specificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrata, quale successore, nella pretesa creditoria per la quale agisce, ma si è limitata ad allegare di essere stata, in passato, "già socia e liquidatore" della società" (senza neanche chiarire se era ancora socia al momento della cancellazione), il che non è sufficiente a ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare.

L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dep. 25 marzo 2021.