Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25101 - pubb. 07/04/2021
Ricorso per cassazione: non basta il deposito della decisione integrale comunicata dal cancelliere
Cassazione civile, sez. I, 23 Marzo 2021, n. 8097. Pres. Campanile. Est. Terrusi.
Ricorso per cassazione - Deposito di copia conforme della decisione impugnata - Necessità
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria.
Ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell’ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio.
[Nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato "comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019". Per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Fatto
A.B. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Lecce che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese; il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria;
ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell’ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio (Cass. Sez. U. n. 8312-19);
nel caso concreto il ricorso è improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato "comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019";
per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Dep. 23 marzo 2021.