Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25093 - pubb. 06/04/2021

Riconoscimento del provvedimento di adozione straniero da parte di coppia omosessuale maschile

Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Marzo 2021, n. 9006. .


Adozioni - Coppia omosessuale maschile - Minore - Adozione legittimante - Provvedimento straniero di attribuzione - Riconoscimento - Condizioni



La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile.

In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo "status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa. (Massime ufficiali)

 

 

 

Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (difforme):

 

Abstract: Il provvedimento di adozione in favore di coppia omossessuale maschile, denominato “Order of Adoption” ed emesso nello Stato di New York, è contrario all’ordine pubblico per le seguenti ragioni: -contrarietà all’ordine pubblico ex art. 64 lettera g) e 65 legge 218/1995; -contrarietà per carenza dei presupposti soggettivi di adottabilità ex artt. 6 e 7 della legge sulle adozioni; -contrarietà per carenza di accertamento sullo stato di adottabilità.

 

Il principio di diritto contenuto nella decisione statunitense, ove delibato, produrrebbe gli effetti dell’adozione legittimante in una fattispecie non consentita dall’ordinamento,  ponendosi in forte contrapposizione con l’intero sistema delle adozioni attualmente vigente in Italia e contrastando manifestamente con l’ordine pubblico considerato come il complesso dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla recente giurisprudenza costituzionale.

 

La tutela dei principi costituzionali (art. 29 e 30 cost) e delle leggi (combinato disposto dell’art. 6 legge 184/1983 e dell’art. 1, comma 20, legge n. 76 del 2016) costituisce infatti un limite (obiettivo) di ordine pubblico che non può essere superato nella delibazione del provvedimento straniero di adozione “piena” in favore delle coppie dello stesso sesso. Ancora, la valutazione di compatibilità con l’ordine pubblico va effettuata con riferimento agli ulteriori presupposti di adottabilità riguardanti la verifica dello stato di abbandono. Nel provvedimento straniero si prescinde da una situazione di abbandono perché l’adozione (order of adoption) si radica sul mero consenso prestato dai genitori biologici sulla base di un presumibile accordo tra i genitori biologici ed i genitori adottivi. Ne consegue che il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico che l’autorità giudiziaria italiana deve compiere, ai sensi degli artt. 41, 64, 65, 66 della legge n. 218 del 1995, deve includere anche la valutazione estera di adottabilità del minore. Vedi la requisitoria


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