Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25087 - pubb. 03/04/2021

Errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore

Cassazione civile, sez. I, 24 Febbraio 2021, n. 5067. Pres. Genovese. Est. Scalia.


Procura speciale – Erronea indicazione del codice fiscale della parte – Nullità della procura – Esclusione – Ragioni



In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. (massima ufficiale)


 


Fatti

1. Il signor A.B. ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado - con cui il locale tribunale aveva al primo addebitato la già pronunciata separazione per condotte maltrattanti ed infedeltà - ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da C.D., determinava incrementandolo, nella misura di Euro 1.000,00 mensili, l'assegno dal primo giudice posto a carico del marito per il mantenimento della moglie, confermandone la decorrenza dalla domanda.

Resiste con controricorso la signora C.D..

Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso per iscritto per l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 369 c.p.c., comma 2 e art. 346 c.p.c., la nullità per omessa pronuncia ed omesso esame di fatto decisivo in relazione all'errata ritenuta mancata impugnazione dell'accertamento in fatto relativo alle presunte aggressioni del marito in danno della moglie. Il ricorrente non aveva lasciato cadere la propria domanda di accertamento contrario in ordine ai ritenuti episodi, avendo egli svolto e continuato a coltivare in appello la domanda di accertamento negativo di quegli stessi episodi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l'insussistenza di prove circa le presunte aggressioni del marito alla moglie, al più sussistendo meri indizi (quali deposizioni de relato riferite a distinti episodi), con conseguente violazione o falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova, presunzioni semplici e principio dispositivo (artt. 2696,2729 c.c.art. 115 c.p.c.); in ogni caso sarebbe mancata ogni motivazione su tale accertamento.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere l'omessa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 integrato dall'evidenza che non era stato considerato se le condotte violente del marito riguardassero l'intera vita matrimoniale e che comunque le stesse erano successive a quelle della moglie, con conseguente difetto del giudizio comparativo; erano state violate le norme sull'addebito (artt. 143 e 151 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) mancava ogni motivazione sulla ritenuta cronologia delle condotte (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

4. Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare sulla domanda del ricorrente di veder riformata la sentenza di primo grado in ordine alla sua infedeltà con conseguente nullità della prima (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

5. Con il quinto motivo si deduce che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di non contestazione ad una dichiarazione firmata in atti (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 rispetto all'art. 115 c.p.c., comma 2) e non si era comunque avveduta del fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che i contenuti della prima erano stati riversati nell'atto di parte e non contestati dalla controparte; mancava ogni motivazione circa il come ed il quando la contestazione sarebbe avvenuta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

6. Con il sesto motivo il ricorrente fa valere la violazione delle norme sulla prova (artt. 244,245 e 345 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere i giudici di merito disatteso la domanda del ricorrente di escussione di un teste fondamentale (signora M.O.) con motivazioni arbitrarie ed errate.

7. Con il settimo motivo si deduce dal ricorrente l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della dichiarazione firmata dalla signora M.O. che prodotta dal ricorrente avrebbe fatto emergere fatti tali da ribaltare la pronuncia sull'addebito.

8. Con l'ottavo motivo si denuncia l'errore compiuto dalla Corte di appello nell'aumentare l'assegno di mantenimento rispetto alla sentenza di primo grado in violazione dei principi giurisprudenziali sulla quantificazione (artt. 156 e 1226 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e nell'omettere la valutazione del fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) costituito dalla relazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato esaustività e congruenza della dichiarazione dei redditi del ricorrente nella dimostrata, dalle risultanze istruttorie, esistenza delle concrete possibilità della signora S. di lavorare.

9. Con il nono motivo si deduce la violazione del principio costituzionale di ragionevolezza e non discriminazione in rapporto al principio devolutivo ed alla ratio dell'art. 156 c.c. là dove la Corte di merito aveva ritenuto che l'importo aumentato in appello dell'assegno di mantenimento dovesse decorrere dalla domanda di primo grado invece che dalla sentenza di appello (artt. 156 c.c., art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, art. 346 c.p.c.; art. 3 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

10. La controricorrente in via preliminare ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alle liti in ragione dell'indicazione di un codice fiscale errato sia nell'epigrafe del ricorso che nell'allegata procura e quindi l'inammissibilità del ricorso per novità delle deduzioni in fatto relative alla pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale ecclesiastico definito con l'accoglimento della domanda di nullità del matrimonio concordatario e relative allegazioni (pp. 14-17 ricorso; docc. 4-T e 4-U allegati al ricorso per cassazione).

10.1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale alle liti dovuta all'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente come riportato in procura ed in ricorso è infondata.

Premesso che la controricorrente, che per l'indicata eccezione solleva violazione di legge, richiamando l'art. 83 c.p.c., comma 3 e art. 365 c.p.c., non indica nè l'errore nella sequenza alfanumerica del codice fiscale e neppure la norma che, prevedendo ai fini di validità della procura l'indicazione del codice fiscale, sarebbe stata violata, in ogni caso, l'errata indicazione del codice fiscale nella procura speciale e nel ricorso in cassazione non è integrativa di una nullità non valendo a portare invincibile incertezza sulla identità di colui che abbia conferito la prima e sulla cui esistenza sia poi stato redatto il ricorso così da determinare la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (arg. ex Cass. 19/01/2016 n. 767).

L'identità del conferente procura è infatti deducibile dai dati anagrafici comunque riportati nell'atto difensivo e nella procura speciale e la introduzione del giudizio in cassazione giusta l'indicato ricorso in nessun modo ha precluso lo svolgimento dell'accertamento richiesto nella sua riferibilità alla persona del ricorrente.

10.2. Le ulteriori e nuove evidenze fattuali correlate da produzioni curate solo nel giudizio in cassazione non sostengono ragioni di inammissibilità del ricorso non costituendo una ragione posta a sostegno degli svolti motivi, figurando le stesse, piuttosto, nella sola premessa espositiva dell'atto di parte per un parallelo percorso (il giudizio di nullità davanti al tribunale ecclesiastico) che vorrebbe essere di conforto di conclusioni altrimenti raggiungibili, per gli svolti motivi, nel giudizio di separazione personale.

11. Nel resto.

In via preliminare, al fine di sgombrare ogni dubbio sugli orientamenti più di recente espressi da questa Corte in materia di assegno divorzile e criteri di sua determinazione - il riferimento è ai principi fatti propri da Cass. SU n. 18287 del 2018, ancora invocata a disciplina della fattispecie in esame nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 380-bis.1 c.p.c. - si rimarca che l'oggetto del presente giudizio, integrato, anche, dal diritto all'assegno di mantenimento da scrutinarsi in un contesto di separazione personale dei coniugi ex art. 156 c.c., resta del tutto estraneo all'applicazione dei più recenti, rispetto ad un pregresso contrario orientamento che in Cass. SU 11490 del 1990 trovava espressione.

I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato (artt. 156 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e ss. modif.) fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an ed il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato ad operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale ed in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (ex plurimis: Cass. 28/02/2020 n. 5605; Cass. 26/06/2019 n. 17098; vd., Cass. 16/05/2017 n. 12196).

La prospettiva di questa Corte, chiaramente divisata nelle argomentazioni difensive, che sono di sostanziale ed errato accostamento dei due differenti assegni, lascia estranea alla valutazione della fattispecie in esame ogni principio destinato a valere nella distinta ipotesi della posta divorzile.

Tanto premesso, i motivi di ricorso si prestano ad una loro congiunta valutazione in termini di inammissibilità, integrando gli stessi una richiesta di rivalutazione degli accertamenti in fatto rimessi al giudice del merito e, come tali, estranei al sindacato di legittimità.

Il ricorrente contesta, infatti, al di là della denuncia per violazione di legge sostanziale e processuale e, ancora, per omessa valutazione di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), il governo dato dalla Corte di merito agli esiti delle prove e tanto avviene, di contro a quanto dal primo dedotto, che avanza altresì sul punto una contestazione di nullità, attraverso una motivazione che, raccordando gli esiti istruttori alle raggiunte conclusioni, non si lascia apprezzare come nulla.

La motivazione impugnata consente infatti all'interprete di cogliere la propria ratio decidendi in piena rappresentazione di quel minimo costituzionale la cui violazione, soltanto, integra il dedotto vizio (ex pluribus: Cass. 12/10/2017 n. 23940; Cass. 25/09/2018 n. 22598).

Si aggiunga che, come ancora ritenuto in più occasioni da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018 6035).

Là dove, pertanto, il ricorrente contesti la ricostruzione del fatto rispetto alle prove escusse ciò che viene in valutazione non è la riconduzione nella fattispecie legale del fatto e tanto in ragione della critica condotta sulla ricostruzione di quest'ultimo che, non condiviso nei suoi termini, lascia spazio ad una dedotta diversa definizione per un accertamento di merito che è inammissibile in sede di legittimità.

Quanto poi si vorrebbe integrare ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit. "fatti decisivi omessi ai fini del giudizio", così per l'omessa comparazione tra le condotte violente dei coniugi, causa della separazione (le violenze poste in essere dalla moglie ai danni del marito non sarebbero state raffrontate con le omologhe condotte del marito ai fini dell'addebitabilità e mancherebbe la cronologia delle condotte imputate al marito perchè di queste potesse poi predicarsi il rilievo eziologico ai fini della separazione), è in effetti denuncia che passa attraverso l'interpretazione di prove.

Le prove i cui esiti, si deduce in ricorso, avrebbero disarticolato il fondamento dell'assunta decisione sono state ritenute non rilevanti dalla Corte di appello (dichiarazioni testi E. e H.) o comunque non determinanti in ragione dei termini della loro deduzione nel giudizio di merito (testi B.G. e B.D., rispetto ai quali gli ammessi capitoli di prova non rimettevano ai testi medesimi di riferire sui rapporti tra i coniugi), il tutto per una valutazione, propria del giudice del merito, dell'esistenza di un contesto fattuale inteso come rappresentativo di liti reciproche in un'epoca in cui il rapporto matrimoniale era già entrato in crisi.

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. SU 30/09/2020 n. 20867; Cass. 23/10/2018 n. 26769) e tanto non è accaduto nella specie in cui il ricorrente contesta l'interpretazione del dato probatorio mediato dall'ammissione delle prova, il tutto quindi per un giudizio della Corte di merito il cui perimetro di azione non resta così denunciato come espressivo della violazione del principio dispositivo.

12. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente A.B. a rifondere a C.D. le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021.