Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24820 - pubb. 04/02/2021
Sulla liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014
Cassazione civile, sez. III, 07 Gennaio 2021, n. 89. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Tatangelo.
Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (massima ufficiale)
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