Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24517 - pubb. 18/11/2020
Competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa sulle cause connesse ex art. 3, 3° comma, D.Lgs. 168/2003
Cassazione civile, sez. VI, 11 Novembre 2020, n. 25428. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi.
Competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa - Cause connesse - Vis actractiva - Caratteristiche
Affinché possa operare l’attrazione nella competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa è necessario che l’azione che possa esercitare la vis actractiva sia stata effettivamente proposta e non sia solo potenziale. (Umberto Serra) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Umberto Serra
omissis
Sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 33882/2019 R.G. sollevato dal Tribunale di BOLOGNA con ordinanza n. 18562/2018 depositata il 31/10/2018 nel procedimento vertente tra:
P.G., + ALTRI OSCURATI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA FARNESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARCO BECCIA, rappresentati e difesi dall'avvocato UMBERTO SERRA;
omissis
Fatto
P.G. e gli altri soggetti indicati in epigrafe, agendo nella qualità di soci della Cooperativa (*), dichiarata fallita nell'anno 2015 con sentenza del tribunale di Parma, convenivano diversi Istituti di credito dinanzi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'abusiva concessione di credito alla cooperativa nel periodo corrente tra il 2007 e il 2013.
Si costituiva in giudizio tra le altre la BPER Banca s.p.a. (Banca Popolare per l'Emilia Romagna) e, aderendo all'eccezione proposta da codesta convenuta, l'adito tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Bologna, sinteticamente ritenendo che la prospettazione degli attori era tale da determinare la legittimazione passiva anche degli amministratori della cooperativa; cosicchè l'espletamento dell'azione nei confronti delle (sole) banche, obbligate in solido, implicava che la domanda fosse da considerare connessa con quella proponibile nei riguardi degli amministratori suddetti.
A dire del tribunale parmense, tanto bastava a radicare la competenza della sezione specializzata ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.
Il tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza.
Per quanto in effetti rileva, ha osservato che la responsabilità delle banche per abusiva concessione di credito era stata prospettata dagli attori ai sensi dell'art. 2043 c.c., a prescindere dalla eventuale concorrente responsabilità degli amministratori per ricorso abusivo al credito, tanto che nei confronti di questi non era stata infine formulata alcuna domanda. La mancata formulazione di domande contro gli amministratori minava il fondamento della eccepita connessione, la quale era stata ipotizzata solo in astratto, senza capacità attrattiva dell'unica causa al momento in corso.
La BPER ha deposito una memoria difensiva ai sensi dell'art. 47 c.p.c., chiedendo che sia confermata la competenza della sezione specializzata.
Il p.g. ha concluso in senso opposto.
Gli attori hanno depositato un atto di costituzione.
Motivi
I. - Va dichiarata la competenza del tribunale di Parma.
Ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le sezioni specializzate hanno competenza nelle plurime materie indicate ai commi primo e secondo.
Rientrano in quest'elenco di materie le azioni di responsabilità "da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445 c.c., comma 3, all'art. 2482 c.c., comma 2, all'art. 2447-quater c.c., comma 2, all'art. 2487-ter c.c., comma 2, all'art. 2503 c.c., comma 2, all'art. 2503-bis c.c., comma 1, e all'art. 2506-ter c.c.".
Le medesime sezioni sono poi "altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi i e 2" (D.Lgs. cit., art. 3, comma 3).
II. - La previsione da ultimo indicata richiama l'estensione della competenza per "ragioni di connessione", e dunque si colloca nel solco della nozione generale evocata dall'art. 40 c.p.c. In relazione a questa introduce semplicemente un distinto profilo di subordinazione (o, come si dice, di connessione "forte") nell'ipotesi del cumulo oggettivo o soggettivo.
Invero la connessione serve a garantire il simultaneus processus, a seconda dei casi mediante la riunione o lo spostamento di competenza; e quindi mediatamente funge al cumulo oggettivo o soggettivo.
III. - E' assolutamente ovvio che per avere un qualche effetto essa presuppone che le cause connesse siano pendenti.
La "pendenza" delle cause connesse, non l'astrattezza dell'ipotesi di connessione rispetto a giudizi mai instaurati, induce a realizzare il simultaneus processus. E questo perchè l'istituto della connessione, quale che sia la concreta disciplina dei rapporti di subordinazione prescelta dal legislatore, serve a governare il caso specifico: vale a dire il caso che si verifica quando le parti non si siano avvalse della facoltà loro concessa di cumulare in unico processo le domande connesse, ma abbiano proposto le cause separatamente dinanzi allo stesso giudice ovvero dinanzi a giudici diversi.
La circostanza (pacifica) che non sia stata mai proposta un'azione di responsabilità tale da innescare la vis actractiva di cui al D.Lgs. n. 3 del 2003, art. 3, rende manifestamente infondata (per difetto di pertinenza) la tesi sostenuta nelle note difensive della BPER.
IV. - Trattandosi di regolamento d'ufficio, non è dato pronunciare sulle spese (v. per tutte Cass. n. 21737-04).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Parma, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020.