Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24494 - pubb. 12/11/2020

Effetti della interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento dell'opponente

Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2020, n. 22047. Pres. Magda Cristiano. Est. Falabella.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie



In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito). (massima ufficiale)


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