Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24421 - pubb. 27/10/2020

Indispensabilità e nuove prove in appello

Cassazione civile, sez. II, 30 Settembre 2020, n. 20870. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Cosentino.


Appello civile - Preclusioni istruttorie - Nuovi documenti indispensabili - Decisione del giudice d'appello di non ammettere le prove - Sindacato della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti



Ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012) l'ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l'indispensabilità della prova che deve essere effettuata dalla Corte di cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte.

Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilità viene svolto dalla Corte in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa. (massima ufficiale)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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