Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24295 - pubb. 03/10/2020

Il deposito telematico degli atti processuali è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza

Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2020, n. 19163. Pres. Ferro. Est. Falabella.


Processo civile – Deposito telematico degli atti processuali – Perfezionamento – Quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza



Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 2014).

Il citato decreto-legge ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. - A.B. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello di Catania con cui è stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 7 luglio 2016: detto provvedimento aveva revocato l’autorizzazione, data al ricorrente, quanto alla dimora, da parte dello stesso, nell’appartamento di cui era comproprietario insieme alla moglie, C.D.

La Corte di appello rilevava che il reclamo risultava essere stato depositato in data 6 settembre 2016, e quindi tardivamente rispetto alla notificazione del provvedimento di primo grado, attuata a norma dell’art. 140 c.p.c., la quale si era perfezionata il 25 luglio dello stesso anno.

2. - Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo; C.D., intimata, non ha svolto difese.

3. - Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

 

Diritto

1. - Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7. Con riguardo al deposito del reclamo, attuatosi con modalità telematica, l’istante rileva che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata al momento della ricezione della busta telematica nella casella di posta certificata aveva avuto luogo il 5 settembre 2016, alle ore 18:48; assume, poi, che nessun rilievo poteva ricoprire, ai fini della verifica della tempestività del deposito, la PEC recante il messaggio di esito dei controlli manuali inviato dal dominio dell’ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell’intervento della cancelleria al momento dell’accettazione della busta telematica: comunicazione, quest’ultima, che effettivamente risaliva al 6 settembre 2016.

2. - Il ricorso è fondato

La ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la seconda comunicazione attestante la ricezione della busta telematica nella casella PEC del Ministero della giustizia, ha avuto luogo non il 6 settembre 2016, ma il giorno precedente: ciò emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente all’udienza del 10 novembre 2016 avanti alla Corte di appello (cui il Collegio ha accesso, essendo essa riferita alle attività relative al deposito telematico: incombente che, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe male apprezzato, incorrendo in error in procedendo).

Ora, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982).

3. - Il decreto impugnato è dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese afferenti il giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dep. 15 settembre 2020.