Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24220 - pubb. 22/09/2020

Valutazione circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per la postergazione del finanziamento

Cassazione civile, sez. VI, 20 Agosto 2020, n. 17421. Pres. Valitutti. Est. Dolmetta.


Finanziamento soci – Postergazione – Presupposti oggettivi (art. 2467, comma 2, c.c.) – Momento rilevante per la valutazione

Finanziamento soci – Postergazione – Natura “sostanziale” – Inesigibilità temporanea del credito del socio – Art. 1282 c.c.



In tema di postergazione dei finanziamenti soci, ai fini della valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) rileva unicamente il tempo in cui il finanziamento è stato concesso, indipendentemente dal momento in cui tale erogazione si colloca rispetto al ciclo produttivo della singola impresa.

La postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ. ha natura sostanziale, e non solo endoprocessuale, incidendo sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, e determina l’inesigibilità del credito di restituzione del finanziamento erogato dal socio, con conseguente obbligo degli amministratori di eccepire tale inesigibilità e con inapplicazione della norma dell’art. 1282 cod. civ., fino al perdurare dei presupposti di cui all’art. 2467, comma 2, c.c. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)


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