Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23309 - pubb. 03/03/2020
Studi associati: la personalità della prestazione è cosa diversa dalla titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività
Cassazione civile, sez. II, 17 Febbraio 2020, n. 3850. Pres. San Giorgio. Est. Varrone.
Studio professionale associato - Personalità della prestazione - Titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività - Distinzione
Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 c.c. e segg., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Fatti di causa
1. A.B. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 41.873,45 a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali rese in suo favore ed inerenti la stima della situazione patrimoniale dell’ingegner Z.Z., suo ex coniuge.
L’opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dello studio associato in relazione alla richiesta di pagamento dei corrispettivi per le attività compiute e, nel merito, allegava la mancanza di prova quanto allo svolgimento dell’attività nella misura indicata dalla parte opposta nonché la non congruità delle somme richieste.
2. Il Tribunale di Milano accoglieva l’eccezione dell’opponente e dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo allo studio associato rispetto ai compensi derivanti da prestazioni professionali, revocava il decreto opposto e dichiarava inammissibile l’intervento formalizzato dai soci dell’associazione R. e B. .
3. Lo studio R. e gli associati R.G. e B.M. proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
4. La Corte d’Appello accoglieva integralmente il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, confermava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 36146 del 2005 per la somma di Euro 41.873,45.
In primo luogo, il giudice del gravame riteneva sussistente la legittimazione attiva dello studio R. e associati, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale tale legittimazione sussiste, in quanto l’art. 36 c.c., stabilisce che l’ordinamento interno dell’associazione non riconosciuta è regolato dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti, ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Dunque, lo studio professionale associato ha la capacità di porsi come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico. Nella specie, dall’atto costitutivo e dallo statuto dello studio R. si evinceva chiaramente che i membri dell’associazione avevano voluto conferire alla stessa non solo l’attività professionale ma anche ogni singolo incarico o mandato ricevuto dai singoli associati e ogni effetto economico derivante dall’attività professionale, come pure qualunque somma di denaro riscossa dai clienti afferente l’attività dello studio nell’esclusivo interesse dell’associazione stessa.
4.1 La Corte d’Appello, dopo aver affermato la legittimazione attiva in capo allo studio R., accertava la fondatezza della pretesa di pagamento della prestazione professionale svolta nei confronti della appellata B., in quanto dagli elementi acquisiti in giudizio emergeva lo svolgimento dell’attività di individuazione e valutazione della consistenza e della composizione patrimoniale dell’ex marito dell’appellata. Tale attività era stata anche utilizzata nel giudizio di divorzio con il raggiungimento di positivi risultati economici in capo alla B. . Con riferimento alla contestazione che riguardava il quantum del compenso professionale la Corte d’Appello riteneva adeguata la quantificazione effettuata dall’appellante, sia per il benestare da parte dell’ordine dei dottori commercialisti, sia perché era stato adottato un metodo tradizionale per questo tipo di attività professionale quale quello di raccordare il compenso dovuto con quello già corrisposto al legale della B. .
5. A.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
7. Lo studio R. e associati ha resistito con controricorso.
8. Il P.G. ha chiesto di rinviare la causa alla pubblica udienza per l’incertezza interpretativa in ordine alla legittimazione delle associazioni professionali ad agire per i crediti dei singoli associati che hanno svolto il mandato professionale.
9. La ricorrente ha presentato memoria illustrativa con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 2222, 2229 e 2232 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, se è vero che lo studio professionale associato rientra tra i fenomeni di aggregazione cui la legge attribuisce la capacità di stare in giudizio come tale, è altrettanto vero che lo stesso studio associato non può mai sostituirsi ai singoli associati nei rapporti con la clientela e, quindi, agire per i crediti relativi a prestazioni che, dato il carattere di personalità della stessa, non possono essere effettuate in maniera impersonale.
In tal senso la ricorrente cita giurisprudenza di legittimità, affermando che la sentenza impugnata ha violato le regole che disciplinano l’esercizio della prestazione d’opera intellettuale e, in particolare, gli artt. 2222 e 2232 c.c., che fissano il principio dell’inderogabile personalità della prestazione professionale con l’assunzione della responsabilità diretta del professionista nei confronti dell’assistito.
La scelta effettuata dai professionisti di associarsi per dividere le spese dello studio e per gestire i proventi dell’attività non toglie che l’associazione professionale non possa mai divenire titolare del rapporto di prestazione d’opera che, ai sensi dell’art. 2232 c.c., può intercorrere solo con il professionista, il quale, pertanto, è l’unico legittimato ad agire nei confronti del cliente per le caratteristiche inderogabili di personalità che connotano la prestazione professionale. Dunque, lo studio professionale non può in alcun modo agire per la riscossione di un credito, azionabile esclusivamente dal singolo professionista associato.
Il mandato era stato conferito non allo studio professionale ma ad un ben determinato professionista e il credito rimane quindi strettamente personale e non può trasferirsi all’associazione.
1.2 Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo un primo orientamento negativo in ordine alla legittimazione attiva dell’associazione professionale a richiedere il compenso per la prestazione resa dal singolo professionista associato, si è definitivamente assestata nel senso opposto.
Dunque, alla luce dei più recenti sviluppi, deve ormai ritenersi definitivamente superato l’orientamento secondo il quale l’associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, nè come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato (Sez. 1, Sent. n. 6994 del 2007).
Il collegio pertanto intende dare continuità al seguente principio di diritto: "L’art. 36 c.c.. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi" (Sez. 1, Sent. n. 15694 del 2011).
A partire dalla sentenza citata, infatti, non si registrano decisioni di segno opposto, mentre il medesimo principio è stato ripetuto in numerose altre occasioni (ex plurimis Sez. 1, Sent. n. 15417 del 2016, Sez. 3, Ord. n. 30606 del 2018).
Da ultimo si è ulteriormente precisato che: "Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 c.c. e segg., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione" (Sez. 2, Ord. n. 17718 del 2019).
Nella specie la Corte d’Appello di Milano ha accertato, in base all’atto costitutivo e allo statuto dell’associazione dello studio R. e associati, la sussistenza dei presupposti legittimanti l’associazione e tale accertamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La ricorrente afferma che lo studio R. non aveva fornito la prova di avere effettuato le prestazioni indicate nella nota professionale inviata all’ordine commercialisti e, inoltre, eccepisce che tali prestazioni non erano state richieste.
Al Dottor R. era stato conferito mandato dall’avvocato Hoesc per conto della signora B., ai fini della redazione della comparsa costitutiva nel giudizio di divorzio, esclusivamente per la redazione di appunti relativi alla situazione patrimoniale come risultante dai documenti pubblici. La prestazione professionale si era limitata ad un’attività ricognitiva della documentazione fornita dall’avvocato difensore della B., documentazione che era facilmente accessibile al pubblico senza la benché minima rielaborazione da parte del professionista. Tale prestazione peraltro non aveva riscontro in alcuno degli articoli della tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al D.P.R. n. 645 del 1994 e, dunque, nella migliore delle ipotesi, poteva essere ricondotta alle prestazioni tecniche varie di cui alla tabella 1, n. 2, B, che prevede un corrispettivo da Euro 41,32 ad Euro 51,65 ad ora.
La Dottoressa B. nel mese di ottobre 2004 aveva corrisposto pro bono pacis la somma di Euro 6000 di gran lunga superiore a quanto effettivamente dovuto.
Inoltre, a parere della ricorrente, la Corte d’Appello di Milano, a fronte delle eccezioni svolte dalla difesa in merito alla carenza di prova sia della legittimità, sia dell’effettività della prestazione professionale, non ha esaminato un preciso fatto storico costituito dalla circostanza che nella richiesta di liquidazione della parcella presentata da R. all’ordine professionale dei commercialisti e posta a fondamento del decreto ingiuntivo erano state inserite, oltre alla relazione preliminare richiesta dall’avvocato Hoesc per la redazione della comparsa di risposta, in data 30 novembre 2011 ed effettivamente consegnata alla stessa, anche le competenze per ulteriori prestazioni relative ad una successiva integrazione, in occasione dell’udienza del marzo 2002 e della comparsa conclusionale del mese di maggio dello stesso anno, e una terza relazione, nel mese di aprile 2003, al fine della determinazione dell’importo capitale da versare in un’unica alternativa all’assegno mensile. Tali prestazioni, da un lato, non erano mai state richieste dalla B. e, dall’altro, non erano state poste in essere, stante che nessuna altra relazione oltre alla prima di sole sette pagine era stata consegnata alla B. o al suo legale.
2.1 Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha ampiamente motivato in ordine alla effettiva esecuzione della prestazione professionale da parte dello studio R. come risultante dalla documentazione versata in atti.
Nella parcella presentata all’ordine dei dottori commercialisti, riportata nel ricorso, lo studio R. richiede gli onorari per la valutazione patrimoniale e reddituale dell’Ing. L.P. e per la determinazione dell’importo capitale da versare in un’unica rata in alternativa all’assegno mensile.
La Corte d’Appello chiarisce che l’attività di stima effettuata dallo studio R. è stata dichiaratamente utilizzata nel giudizio di divorzio e che l’espressione "appunti preliminari sulla situazione patrimoniale e reddituale del Dottor Z.Z. ", non assume alcuna rilevanza sostanziale in ordine all’effettivo svolgimento di tale attività.
La motivazione della Corte d’Appello, sia pure sintetica, è congrua ed esauriente e la censura del ricorrente, seppure proposta come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie esaminate dalla Corte d’Appello e ritenute sufficienti, ne rispetto del riparto dell’onere della prova, a riconoscere come effettivamente eseguita la prestazione professionale da parte dello studio R. e associati.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.800 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dep. Il 17 febbraio 2020.