Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23263 - pubb. 21/02/2020
La morte dell'unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale
Cassazione civile, sez. III, 24 Gennaio 2020, n. 1574. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Antonietta Scrima.
Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (massima ufficiale)
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