Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23259 - pubb. 21/02/2020

Esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

Cassazione civile, sez. III, 15 Gennaio 2020, n. 532. Pres. Adelaide Amendola. Est. Marilena Gorgoni.


Esenzione dal relativo obbligo per gli atti pubblici formati in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 - "Apostille" - Contenuto - Forma - Redazione in epoca posteriore e su un documento separato - Influenza - Esclusione



In tema di esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), la "apostille", che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stessa, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto e deve essere apposta su di esso o su un suo prolungamento, non è parte integrante di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca posteriore e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell'atto medesimo, né implica la perdita di quella esenzione, purché mantenga l'idoneità a fornire l'indicata certificazione. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale