Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22426 - pubb. 01/10/2019
Risarcimento del danno da infortunio, rendita corrisposta dall'ente gestore di assicurazione sociale e detrazione delle somme corrispondenti dal risarcimento
Cassazione civile, sez. III, 20 Giugno 2019, n. 16580. Pres. Travaglino. Est. Scarano.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Infortunio - Rendita corrisposta dall'ente gestore di assicurazione sociale - Detrazione delle somme corrispondenti dal risarcimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie
Le somme che l'ente gestore di assicurazione sociale - nella specie, l'Inps - abbia liquidato al danneggiato a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al medesimo danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto. (massima ufficiale)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/9/2016 la Corte d'Appello di Torino, rigettato quello in via principale spiegato dal sig. P.A., in parziale accoglimento del gravame in via incidentale interposto dalla società Allianz s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Ivrea 2/12/2012, ha rideterminato in diminuzione l'ammontare dal giudice di prime cure liquidato in favore del primo a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in (*) (ascritto alla concorrente responsabilità del sig. M.P. nella misura del 75%) all'esito del quale ha riportato lesioni comportanti invalidità permanente, in particolare disponendo lo scomputo da tale ammontare delle somme erogate ed erogande dall'Ines.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omessa, insufficiente e erronea" motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia, con motivazione incoerente ed erroneamente valutando le emergenze processuali nonchè sulla base di un preventivo mai prodotto, escluso la necessità di protesi sostitutive diverse da quella da bagno, e la risarcibilità dei costi degli effettuati viaggi all'estero per acquistarle.
Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "contraddittorietà e illogicità manifesta" della motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia riconosciuto il danno da mancato guadagno per perdita della capacità lavorativa specifica, la cui sussistenza ben avrebbe potuto essere riconosciuta mediante prova presuntiva e sulla base delle emergenze probatorie, ovvero liquidato sulla base del triplo della pensione sociale.
Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., art. 113, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente disposto la detrazione di quanto corrisposto e corrispondendo dall'INPS "per invalidità parziale".
Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., art. 113, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito l'abbia condannato al pagamento delle spese processuali per un importo eccessivo.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a loro fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., l'"atto di citazione notificato in data 20-25 maggio 2010", le "memorie autorizzate", la "memoria di replica ex art. 190 c.p.c.", la CTU espletata in 1 grado, la richiesta di chiarimenti, il "provvedimento del 7-8 marzo 2012", il "provvedimento del 7-8 marzo 2013", le "comparse conclusionali", la sentenza del giudice di prime cure, l'"atto di citazione in appello notificato ai convenuti in data 12 febbraio 2014", l'"appello incidentale" della società Allianz s.p.a., le "istanze istruttorie", la "nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio", gli "scritti difensivi", i "preventivi prodotti sub docc. 7 (relazione tecnica del 16.2.2007 e 26 (aggiornamento costi al 2011) fasc. doc. I grado e sub doc. 6 fasc. doc. II grado (aggiornamento costi al 2016), redatti dalla società R.T.M.", le osservazioni del CTP Bruno, i "costi e le spese sostenute (cfr. docc. 7, 26, 27, 28, 41 fasc. Doc. I grado)", la "serie di elementi esistenti in atti", le "prove per testi dedotte") limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero là dove riprodotti (es., le "pp. 7-8 consulenza tecnica resa in grado di appello dai dottori F. e S.") senza puntualmente indicare ove risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo fasc. doc. II grado (aggiornamento costi al 2016), redatti dalla società R.T.M.", le osservazioni del CTP B., i "costi e le spese sostenute (cfr. docc. 7, 26, 27, 28, 41 fasc. Doc. I grado)", la "serie di elementi esistenti in atti", le "prove per testi dedotte") limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero là dove riprodotti (es., le "pp. 7-8 consulenza tecnica resa in grado di appello dai dottori F. e S.") senza puntualmente indicare ove risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano infatti per la giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduce in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'"incoerenza" o la "contraddittorietà" o la stringatezza o l'"illogicità manifesta" della motivazione, ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Quanto al merito, con particolare riferimento al 2 motivo va osservato che la corte d'appello ha nell'impugnata sentenza affermato non avere l'odierno ricorrente "fornito alcuna prova" in ordine al lamentato danno da perdita della capacità lavorativa specifica, essendosi "limitato ad affermare di non potere più svolgere attività lavorativa" senza peraltro fornire prova, e invero anche meramente dedurre allegazioni, al riguardo.
Ha altresì escluso esservi "alcuna necessaria correlazione tra il tipo di lesioni subite dal P. (perdita di un arto) e l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di vendita di autovetture".
Orbene, nel limitarsi a dedurre che "contrariamente a quanto asserito dal giudice di Secondo Grado... la presenza di una invalidità riconducibile al concetto di lesione macropermanente può condurre il Magistrato a ritenere esistente, per presunzione, la prova dell'an di un danno patrimoniale futuro", le suindicate rationes decidendi risultano invero dall'odierno ricorrente non idoneamente censurate, difettando nella specie lo stesso presupposto della mossa doglianza in ordine all'an del lamentato danno, con conseguente preclusione di ogni considerazione in ordine alle modalità della relativa quantificazione.
Avuto specificamente riguardo al 4 motivo, va ulteriormente sottolineato che come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato (cfr., con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali e indennitarie erogate dall'Inail, Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).
A tale stregua le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore di assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacchè quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).
Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile, ma non è al danneggiato consentito reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto, bensì se del caso agire nei confronti del terzo responsabile del danno per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'assicuratore sociale (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).
Il danneggiato perde quindi la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).
Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali), la surrogazione comportando -per effetto del pagamento dell'indennità- una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno.
Si è altresì posto in rilievo come (nel riprodurre le previsioni contenute nell'abrogata L. n. 990 del 1969, art. 28, sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a.) il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 (c.d. Codice delle assicurazioni private) stabilisca d'altro canto che ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale l'ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.
Si è quindi sottolineato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 Cod. ass. regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune, la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).
La surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566; Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12567).
A tale stregua, le somme come nella specie dall'assicuratore sociale a titolo di indennità per l'invalidità civile permanente parziale attribuite al danneggiato vanno invero detratte dall'ammontare del danno in favore di quest'ultimo posto a carico del danneggiato e del suo assicuratore per la r.c.a..
Ove abbia provveduto all'erogazione della prestazione indennitaria a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, l'assicuratore sociale può in via di surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del danneggiante, pretendere il rimborso del relativo ammontare.
Orbene, del suindicato principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
In particolare là dove, attesa l'accertata e incontestata corresponsione della pensione mensile per i suindicati titoli da parte dell'Inps, nel premettere da un canto che "la giurisprudenza prevalente della cassazione afferma che dal risarcimento del danno alla salute si deve detrarre quanto percepito dalla vittima a titolo di trattamento previdenziale o indennitario", e per altro verso che "il diniego di cumulo viene analizzato sotto l'angolo visuale della compensatio lucri cum damno ma la Cassazione 13537/14 ha anche affermato che invero non di questo aspetto si tratta bensì dell'assenza di un danno da risarcire "...quando le conseguenze sfavorevoli dell'illecito siano state rimosse in tutto o in parte" dall'intervento dell'ente di previdenza o dall'assicuratore sociale", ha nella specie ritenuto meritevole di accoglimento "l'eccezione avanzata dalla compagnia in merito alla necessità di scomputare dal quantum sopra riconosciuto quanto percepito da P. a titolo di indennizzo".
Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 1 motivo, che là dove il ricorrente si duole che la corte di merito abbia escluso la necessità di protesi sostitutive diverse da quella da bagno, e la risarcibilità dei costi dei viaggi all'estero per acquistarle, erroneamente valutando le emergenze processuali e sulla base di un preventivo mai prodotto, con riferimento a quest'ultimo profilo il ricorrente in realtà inammissibilmente prospetta un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni dell'odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Allianz s.p.a., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Allianz s.p.a..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019.