Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22009 - pubb. 11/01/2019
Fallimento e mandato semplice, conferito nel solo interesse del mandante
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 1962, n. 1096. Est. Di Majo.
L'Estinzione del mandato, in conseguenza del sopravvenuto fallimento del mandante si verifica, ai sensi dell'art 78 della legge fallimentare, soltanto nell'ipotesi di mandato semplice, conferito nel solo interesse del mandante, e non anche di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o del terzo. Non può, peraltro negarsi al curatore, che subentra al fallito nel predetto contratto di mandato, in rem propriam il diritto di revoca previsto dall'art 1723 cod civ non solamente quando la revocabilità sia pattuita, ma anche per giusta causa, la quale, nella multiforme varietà del contenuto che il mandato in rem propriam può assumere, o può essere ricercata nell'impossibilita da parte del mandatario di disporre dei beni fallimentari al di fuori e oltre gli stretti limiti resi necessari dal soddisfacimento dei diritti del mandatario stesso o del terzo, tutelato dalla norma e dal contratto, ovvero può scaturire dalla valutazione delle menzionate esigenze della procedura nell'interesse della massa dei creditori, valutazione affidata agli organi fallimentari. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato