Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21737 - pubb. 28/05/2019

Ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni

Cassazione civile, sez. II, 24 Febbraio 2017, n. 4844. Est. Orilia.


Spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni – Criteri legali di ripartizione – Derogabilità con il regolamento condominiale contrattuale o con delibera unanime dell'assemblea – Sussistenza

Sentenza di revisione delle tabelle millesimali – Efficacia retroattiva – Configurabilità – Esclusione – Azione ex art. 2041 c.c. – Ammissibilità



Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini. (massima ufficiale)

La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (massima ufficiale)


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