Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21391 - pubb. 19/03/2019

Contratto: forma scritta convenzionale e revoca tacita del patto di forma

Cassazione civile, sez. III, 15 Febbraio 2019, n. 4539. Est. Sestini.


Contratto - Forma scritta convenzionale - Revoca tacita del patto di forma - Possibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie



Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (In applicazione del predetto principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto di affitto di azienda, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni palesasse "per fatti concludenti" la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni). (massima ufficiale)


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