Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21047 - pubb. 10/01/2019

Le scritture prescritte dalle leggi tributarie costituiscono atto ricognitivo sfavorevole al dichiarante con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 20 Dicembre 2018, n. 32935. Est. Marilena Gorgoni.


Prova – Scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie – Prova contro l'imprenditore – Prova scritta



Il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n. 3383). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gabriele Borghi


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. GORGONI Marilena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

La G. S.r.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, n. 1139/2016, depositata il 29/09/2016, notificata il 4/11/2016, deducendo quattro vizi di legittimità.

Resiste al ricorso la C. Golf Club S.p.A.

La società ricorrente, adducendo di aver svolto a favore della C. Golf Club S.p.A. alcuni lavori, mai retribuiti, di ordinaria e straordinaria manutenzione riguardanti il campo da golf principale e di ripristino e di rifacimento del campo da golf secondario, ottenne dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 166.820,00 nei confronti della C. Golf Club S.p.A.

L'opposizione della società ingiunta fu respinta dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 40/2004.

La decisione fu impugnata dall'opponente con un unico motivo fondato sul mancato rilievo del materiale probatorio offerto e sulla sopravvalutazione dell'efficacia probatoria dell'annotazione nei libri contabili delle fatture di pagamento emesse dall'appellata.

La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, ritenne fondato il motivo e, in riforma della decisione del Tribunale di Ancona, rigettò la pretesa creditoria dell'odierna ricorrente, condannandola al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c. e, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di aver omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass. 20/05/2004, n. 9593).

2.1. La decisione impugnata, però, si è limitata a considerare le fatture annotate esclusivamente sotto il profilo della posizione della società che si affermava creditrice, ma ha del tutto omesso di valutare l'efficacia probatoria della fattura annotata con riferimento alla posizione della società ingiunta che aveva registrato - come la decisione impugnata dà atto - le fatture, delle quali l'attuale ricorrente chiedeva il pagamento. A tale riguardo, questa Corte ha statuito che il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacchè la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n. 3383).

2.2. In particolare, stante che l'efficacia probatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, è "operativa come quella della confessione (art. 2730 c.c.), in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante" (Cass. 20/02/1992, n. 2088), se ne conclude che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenerle idonee a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale.

3. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver violato gli artt. 2702, 2707 e 2720 c.c.

4. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: si tratta, specificamente, di un capitolo di prova testimoniale, di una dichiarazione sottoscritta dal Direttore della C. Golf Club S.p.A., della relazione del consulente di parte.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo, giacchè l'errore a monte relativo all'inidoneità probatoria delle fatture annotate ha precluso alla Corte territoriale, rendendola certa dell'inesistenza di un quadro probatorio dal quale emergessero i rapporti tra le parti in causa, di valutare il peso del restante compendio probatorio.

6. Con il quarto ed ultimo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver violato le norme regolatrici del rapporto d'opera intervenuto tra le parti: artt. 2222 c.c. e ss.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. Non c'è alcun rapporto diretto o indiretto con la sentenza impugnata, da cui possa evincersi la lamentata violazione. La Corte si è limitata infatti ad escludere che vi fosse prova che i lavori fossero stati commissionati dalla C. Golf Club S.p.A. e che fossero stati eseguiti dalla G. S.r.L. Il vizio lamentato avrebbe richiesto la individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata da cui desumere l'asserita violazione o falsa applicazione anche con riferimento all'interpretazione offertane dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. (Cass. 15/01/1015, n. 635).

6. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'assorbimento del secondo e del terzo, l'inammissibilità del quarto.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara fondato il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018.