Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20952 - pubb. 18/12/2018
Il decorso dei termini ex art. 1832 c.c. non ostacola il diritto della Banca alla ripetizione degli accrediti non dovuti
Cassazione civile, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000. Est. Falabella.
Contratti bancari – Conto corrente di corrispondenza – Erronea annotazione in conto – Duplice scritturazione a credito del cliente – “Approvazione” dell’estratto conto – Decorso del termine di cui all’art. 1832, comma 2°, c.c. – Preclusione dell’azione di ripetizione – Esclusione
La mancata contestazione dell’estratto conto ai sensi dell’art. 1832 c.c. e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Nel contratto di conto corrente l’approvazione anche tacita dell’estratto conto ai sensi dell’art. 1832 comma 1 c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Del Giudice
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