Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20603 - pubb. 11/10/2018

La Cassazione detta le regole per la distribuzione provvisoria del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva proseguita o iniziata dopo la dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482. Est. Tatangelo.


Esecuzione forzata – Azione esecutiva del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. – Prosecuzione in costanza di fallimento del debitore – Intervento del curatore – Distribuzione del ricavato – Assegnazione in sede esecutiva di somme liquidate in prededuzione in sede fallimentare



La provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato dall'istituto di credito fondiario, in una procedura esecutiva individuale proseguita (o iniziata) dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 385/1993, dovrà essere operata dal giudice dell'esecuzione sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario.

In particolare:
a) per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà - anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo - documentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo);
b) per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 L.F.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.

La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it


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