Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20081 - pubb. 03/07/2018
Inefficacia ex art. 44 l.f. del pagamento al creditore pignorante eseguito in seguito ad ordinanza di assegnazione emessa prima del fallimento
Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19947. Est. Ferro.
Fallimento - Pignoramento presso terzi - Pagamento al creditore eseguito dopo l'assegnazione - Inefficacia ex art. 44 l.f.
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi della L.Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicchè l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perchè eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia.
Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla L.Fall., art. 56, il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo." (Cass. 1227/2016).
Il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poichè il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi della L.Fall., art. 44, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. S.R. impugna la sentenza App. Roma 22.3.2012, n. 1564/2012, Rep. 2270, R.G. 693/2005, con cui veniva accolto l'appello di Enel s.p.a. avverso la sentenza Trib. Roma 12.2.2004, n. 4789/04, così condannando l'appellato a restituire all'appellante Euro 9.566,84, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in ragione del riconosciuto doppio pagamento effettuato da Enel della medesima somma, una prima volta a S. (che aveva agito in sede esecutiva con pignoramento a carico del terzo Enel) ed una seconda volta al fallimento di Meda Informatica s.r.l. (già debitrice esecutata da S.) che aveva agito - a tenore della sentenza di primo grado - con "l'azione revocatoria" (per dichiarazione di fallimento anteriore al provvedimento esecutivo di assegnazione del credito).
2. La corte d'appello ha fondato la riforma della sentenza del tribunale sulla qualificazione dell'azione recuperatoria perseguita dal curatore fallimentare rispetto a pagamenti coattivi eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, precisando che il relativo oggetto non è il provvedimento giudiziale di assegnazione del credito vantato dal debitore esecutato verso un terzo, poi solvens, bensì l'atto solutorio di quest'ultimo verso l'accipiens, così riepilogando in premessa che: a) l'ordinanza di assegnazione pretorile era del 9.10.1995, mentre la sua notifica ad Enel era avvenuta il 2.11.1995 e l'esecuzione di Enel del 10.11.1995, tutti eventi successivi al fallimento di (*) s.r.l., dichiarato il 4.10.1995; b) a seguito dell'azione del curatore promossa (invero) L.Fall., ex art. 44, contro Enel e con riguardo a due creditori (tra cui S.) saldati, il tribunale romano dichiarava inefficace il pagamento in favore dell'altro e cessata la materia del contendere quanto a S., perchè Enel aveva nel frattempo pagato la procedura; c) il conseguente pagamento ciononostante effettuato dal terzo diviene perciò indebito soggettivo anche ex latere accipientis, ragion per cui la somma corrisposta da Enel a S. andava restituita ad Enel stesso con interessi dalla domanda; d) infine, nessuna diversa retentio poteva essere invocata da S., assumendo che il pagamento in suo favore da parte di Enel era avvenuto anche in virtù di un rapporto diretto, avendo egli lavorato presso le sedi dell'appellante sulla base di un appalto stipulato fra (*) s.p.a. ed Enel, e così potendosi rivolgere all'uno o all'altro degli obbligati in solido, avendo oltretutto la sentenza di primo grado escluso che il pagamento gli fosse stato effettuato ai sensi dell'art. 1676 c.c., e sul punto risultando la sentenza non censurata, mentre la corte ha precisato che il titolo azionato dall'appellato era relativo a credito di retribuzione verso la società (*).
3. Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste Enel con controricorso e ricorso incidentale condizionato su un motivo.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione di legge, quanto all'art. 1676 c.c. e al D.L. n. 35 del 2005, avendo erroneamente la sentenza escluso che S. (in qualità di lavoratore) potesse agire in via autonoma e senza essere attinto da azione revocatoria fallimentare indifferentemente verso gli obbligati in solido rispetto all'appaltatore dichiarato fallito.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza ove essa ha qualificato siccome indebito soggettivo ex latere accipientis il titolo per il debito di restituzione in capo all'appellato, mentre invece Enel aveva in giudizio solo prospettato l'indebito soggettivo ex latere solventis, così omettendo la corte di valutare l'esistenza o meno dell'errore scusabile in capo all'Enel stesso, posto che nessun dubbio era stato sollevato nei giudizi circa la qualità di creditore di S..
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2917 c.c. e la L.Fall., art. 67, avendo erroneamente la sentenza addossato al terzo creditore del fallito una vicenda estintiva del credito oggetto del pignoramento avvenuta dopo il fallimento, essendo il deducente estraneo al relativo rapporto.
4. Con il motivo del ricorso incidentale Enel deduce, avendo riguardo al secondo motivo del ricorso principale, la violazione degli artt. 2033 e 2036 c.c., nonchè il vizio di motivazione, posto che la ripetizione dell'indebito le competerebbe comunque avendo pagato per proprio errore inescusabile.
5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. L'azione svolta da S., e per effetto della quale ha ottenuto il pagamento di un proprio credito, è stata pacificamente un'azione esecutiva, promossa in danno del proprio debitore principale, la società Meda Informatica s.r.l., verso la quale vantava un titolo esecutivo. Tale circostanza di per sè esclude l'invocabilità dell'art. 1676 c.c., nei limiti in cui tale istituto resiste alla dichiarazione di fallimento dell'appaltatore. Posto infatti che il rapporto processuale si è instaurato, a seguito della citata iniziativa del pignoramento presso terzi, anche con Enel s.p.a. ma nei detti limiti, esso non ha attinto quest'ultima quale obbligato in solido, e cioè prospettando e chiedendo l'accertamento di una responsabilità concorrente e quale società "committente", secondo l'azione diretta di cui alla norma, bensì solo quale terzo debitor debitoris dell'esecutato. Va così aggiunto che il mero pagamento coattivo a favore del creditore procedente, attuato in sede esecutiva da Enel e a seguito di pignoramento del debitore principale, non può equivalere all'accertamento della responsabilità, in capo al medesimo soggetto, ove quest'ultimo non sia stato il destinatario di un'apposita azione volta ad affermarne in sede di cognizione il titolo diretto.
6. Nè diversa sorte consegue la generica invocazione del decreto L. n. 35 del 2005, richiamato in modo del tutto aspecifico, così da non permettere nemmeno la selezione, se non della disposizione, almeno del principio normativo violato, anche a voler assumerne il rilievo con riguardo alle prestazioni di lavoro ora protette dall'esenzione da revocatoria L.Fall., ex art. 67, comma 3, lett. f), posto che Enel ha agito facendo valere comunque il diverso istituto dell'indebito di pagamento, per avere due volte corrisposto, al fallimento del già datore di lavoro di S. e a S. stesso la medesima somma e tenuto conto che il citato corpus normativo, per quel che rileva in astratto, non trova applicazione per i fallimenti già dichiarati (Cass. 19729/2015).
7. Il secondo motivo è infondato, posto che le ragioni dell'esercitata azione indennitaria da parte di Enel conseguono alla sovrapposizione quantitativa del pagamento reso in fatto alla curatela a seguito di azione d'inefficacia dalla stessa esperita L.Fall., ex art. 44 (circostanza pacifica), per avere così Enel oggettivamente pagato ad un terzo e non al curatore un debito verso la società fallita e del pagamento in restituzione, appunto derivante dall'aver subito la citata azione e dall'avervi prestato ossequio. Il titolo comune ai due pagamenti è pertanto l'inopponibilità alla massa di quello effettuato dopo il fallimento, che invero dovrebbe essere attuato solo a mani dell'organo concorsuale e, ove ciò avvenisse, resterebbe nella sola e finale sopportazione del solvens, lasciando intatta la qualità di creditore insoddisfatto del terzo da esercitarsi mediante insinuazione al passivo. Se invece, come avvenuto, il debitor debitoris, dopo il fallimento ed obiettivamente errando il destinatario dell'atto solutorio, abbia pagato il terzo in sede esecutiva e poi abbia anche subito la dichiarazione d'inefficacia di tale pagamento - che vale unicamente per la sua strumentalità a far accertare che quel pagamento comunque andava fatto, a fallimento dichiarato, esclusivamente all'organo concorsuale - la duplicità materiale dell'esborso non trova più ed ancora giustificazione nel medesimo titolo, perchè si fonda sulla reiterazione esecutiva della medesima responsabilità. Quanto premesso in relazione al mancato accertamento di una diversa ed autonoma responsabilità da committente esclude così la necessità di ulteriormente dibattere il motivo e, con esso, l'unica censura recata con il ricorso incidentale, assorbito.
8. Il terzo motivo è infondato, posto che la condizione di soggetto non avente diritto al pagamento, pur a seguito di ordinanza di assegnazione in sede esecutiva, discende dal principio per cui "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi della L.Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicchè l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perchè eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla L.Fall., art. 56, il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo." (Cass. 1227/2016). Ed invero "il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poichè il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi della L.Fall., art. 44, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato." (Cass. 5994/2011).
9. Il ricorso principale va dunque rigettato, assorbito l'incidentale, con condanna alle spese del procedimento secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 4.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017.