Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19936 - pubb. 13/06/2018

Obblighi di fare o di non fare: l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che abbia assunto contenuto decisorio non può considerarsi una sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16 Febbraio 2018, n. 3888. Est. D'Arrigo.


Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all'ammissibilità dell'azione esecutiva - Illegittimità - Natura di sentenza - Esclusione- Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.



In tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, non può considerarsi ' neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali ' come una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all'uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 612 c.p.c., C.R. chiedeva al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare imposti a carico di M.E. da un verbale di conciliazione. Il giudice dell'esecuzione, espletata c.t.u., con ordinanza del 15 settembre 2014 accertava l'insussistenza di opere da porsi al carico del M. ulteriori rispetto a quelle già eseguite.

Il C., ritenendo che tale ordinanza avesse contenuto sostanziale di sentenza, la impugnava proponendo appello. La Corte d'appello dichiarata il gravame inammissibile.

Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso basato su un unico ed articolato motivo, illustrato da successive memorie. Il M. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

 

Motivi della decisione

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma sintetica.

La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal C. osservando che l'ordinanza impugnata non era entrata nel merito dell'ampiezza e della portata del titolo esecutivo e, pertanto, difettava del carattere della decisorietà, il quale soltanto avrebbe legittimato la proposizione l'impiego dello strumento dell'appello.

In tal modo, il giudice di merito ha inteso uniformarsi al risalente orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari anziché con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 15727 del 18/07/2011, Rv. 619489; Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 08/10/2008, Rv. 604894).

Ed è sempre conformemente al citato orientamento che il ricorrente ha censurato la sentenza della corte d'appello, sostenendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione avesse contenuto decisorio e fosse quindi appellabile.

Sennonché, più di recente, tale orientamento è stato sottoposto a revisione critica, giungendosi alla conclusione che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo il giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689; Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).

La questione del carattere decisorio o meno dell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, pertanto, ha perso oggigiorno ogni rilievo, dato che, secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, un tale provvedimento non può acquisire mai natura sostanziale di sentenza e quindi non è in alcun caso appellabile.

La decisione della Corte d'appello quindi si sottrae alle censure esposte in ricorso, sebbene la motivazione debba essere corretta nei termini sopra indicati. Difatti, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, le censure prospettate sono in radice infondate e il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore di fiducia avvocato Lorenzo Maltarello, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.

Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché il ricorrente va condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, che distrae in favore del difensore di fiducia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018.