Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17937 - pubb. 14/09/2017
Procedimento disciplinare a carico di magistrati per ritardata scarcerazione per un rilevante lasso di tempo
Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Luglio 2017, n. 17327. Est. De Chiara.
Magistratura – Procedimento disciplinare – Esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 – Contenuto ed ambito di applicazione – Sindacato in sede di legittimità – Condizioni e limiti – Fattispecie in tema di ritardata scarcerazione
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione della Sezione disciplinare del suddetto Consiglio che aveva attribuito valore assorbente, ai fini del diniego dell'esimente, alla circostanza che, in conseguenza dell'illecito del magistrato, l'incolpato era stato privato della libertà personale per un rilevante lasso di tempo). (massima ufficiale)
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