Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17515 - pubb. 21/06/2017
Dichiarazione del terzo resa per errore incolpevole: rimedi esperibili
Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2017, n. 10912. Est. Rossetti.
Esecuzione forzata - Mobiliare presso terzi - Dichiarazione del terzo resa per errore incolpevole - Rimedi esperibili - Revoca - Ammissibilità - Sino alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione - Rimedi successivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Proposizione di contestazioni in mancanza di opposizione - Limiti
In tema di espropriazione presso terzi, nell’ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, mentre, se l’errore emerga successivamente, ha l’onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l’ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti. (massima ufficiale)
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