Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17368 - pubb. 01/06/2017
Liquidazione del danno non patrimoniale e criterio elaborato dal Tribunale di Milano
Cassazione civile, sez. III, 18 Maggio 2017, n. 12470. Est. Lina Rubino.
Liquidazione del danno non patrimoniale – Mancata applicazione tabelle milanesi – Violazione di legge – Tabelle milanesi come parametro di conformità alla valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc
È ammissibile, in sede di legittimità, quale violazione di legge, la doglianza avente ad oggetto la errata valutazione del danno non patrimoniale in base a criteri diversi da quelli derivanti dall’applicazione della tabelle milanesi purché nella fase di merito ci si sia espressamente doluti della mancata applicazione delle predette tabelle e queste abbiano formato oggetto di produzione nel giudizio di merito.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito nella sua interezza a seguito di una sua complessiva analisi e verifica in tutte le sue, per quanto complesse, componenti e sfaccettature, non potendosi limitare il giudice di secondo grado “ad aggiungere una cifra per un aspetto non adeguatamente considerato dal giudice di primo grado, perché ciò contrasta con la valutazione unitaria del danno non patrimoniale, finalizzata al suo risarcimento integrale”.
“Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 della Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono”. (Fabio Massimo Orlando) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabio Massimo Orlando
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