Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17010 - pubb. 01/04/2017
Bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 legge fall. e redazione del bilancio di esercizio
Cassazione penale, 06 Marzo 2017, n. 13072. Est. Maria Vessichelli.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Scritture contabili – Bilancio – Esclusione
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 legge fall. non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma citata al comma 1, n. 2 (Sez. 5, Sentenza n. 47683 del 04/10/2016; v. anche sent. n. 12897 del 1999).
Tale principio va ribadito, posto che l'art. 2214 c.c., che è la norma che dà contenuto all'art. 216 legge fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al comma 1, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al comma 2, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio. Si legge, d'altra parte, nell'art. 2217 c.c. che il bilancio si pone a chiusura dell'inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello, che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicchè è da escludere che sia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 216. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
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