Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16350 - pubb. 07/12/2016

Accertamento mediante autovelox e omissione della contestazione immediata

Cassazione civile, sez. VI, 13 Gennaio 2015, n. 331. Pres., est. Petitti.


Circolazione stradale - Sanzioni - Superamento dei limiti di velocità - Accertamento della infrazione mediante "autovelox" - Contestazione differita - Art. 4, comma 4, del d.l. n. 121 del 2002 - Possibilità - Richiamo, nel verbale di contestazione, al provvedimento prefettizio di autorizzazione - Sufficienza - Fondamento



In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. (massima ufficiale)


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