Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16233 - pubb. 23/11/2016
Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato
Corte Costituzionale, 07 Ottobre 2016, n. 216. Pres., est. Grossi.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: l’esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato si connota come una scelta non irragionevole – proprio perché anch’essa coerente con gli immutati obiettivi di fondo del rito speciale – effettuata dal legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui fruisce nella disciplina degli istituti processuali. Nessun pregiudizio al diritto di azione della parte civile deriva, d’altronde, dalla soluzione legislativa censurata. Per espresso disposto dell’art. 88, comma 2, cod. proc. pen., infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria. Inoltre, ove la parte civile non accetti il giudizio abbreviato – com’è in sua facoltà – essa non subisce neppure la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, prevista dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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