La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16210 - pubb. 18/11/2016
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
Corte Costituzionale, 07 Ottobre 2016. Est. Barbera.
Sanità pubblica - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Composizione - Previsione che della stessa facciano parte due componenti designati dal Ministero della Salute, un dirigente amministrativo del Ministero ed un dirigente di seconda fascia medico [o, a seconda dei casi, veterinario o farmacista]
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale. La nomina dei componenti di matrice ministeriale appare sganciata da ogni riferimento normativo che valga preventivamente a determinarne l’ambito attitudinale e le competenze, indicazioni non validamente surrogate dal generico riferimento alla qualifica che gli stessi devono rivestire. La discrezionalità lasciata sul tema all’autorità governativa finisce, dunque, con l’assumere un rilievo non indifferente. La possibile conferma del mandato, anche questa lasciata alla mera discrezionalità dell’autorità designante, costituisce ulteriore e ancor più decisivo fattore di disvalore nell’ottica della autonomia garantita al designato nel corso del mandato. Emergono, inoltre, i vincoli di soggezione con una delle parti del procedimento destinati a porsi in aperto contrasto, già sul piano della mera apparenza esterna, con i caratteri di indipendenza e imparzialità che devono colorare l’azione giurisdizionale. Tanto mette definitivamente in discussione il tema dell’indipendenza, prerogativa posta ancora di più in crisi se si considera che l’azione disciplinare si potrebbe prestare a manovre di allontanamento del soggetto interessato destinate a concretare una revoca del mandato tanto implicita quanto indebita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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