Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16082 - pubb. 04/11/2016

Pensione di anzianità e continuativo esercizio dell'attività professionale

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Marzo 2016, n. 4092. Est. Daniela Blasutto.


Avvocato e procuratore - Previdenza - Cassa forense - Pensione di anzianità - Requisiti - Effettività dell'iscrizione ed esercizio continuativo della professione - Carattere condizionante l'efficacia della contribuzione - Mancanza - Conseguenze



L'art. 3, comma 1, della l. n. 576 del 1980, secondo cui la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, si interpreta nel senso che l'iscrizione predetta in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata al continuativo esercizio dell'attività professionale - e, dunque, all'iscrizione all'albo professionale che di tale esercizio costituisce il presupposto -, sicché l'effettività dell'iscrizione condiziona la correlativa contribuzione poiché il solo versamento dei contributi non è utile ai fini del compimento del trentacinquennio contributivo ed attribuisce a colui che l'ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate. (massima ufficiale)


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