Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16066 - pubb. 02/11/2016

Gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti per svolgimento di un incarico straordinario non obbligatorio

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2016, n. 2948. Est. Camilla Di Iasi.


Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Responsabilità disciplinare del magistrato - Reiterato e grave ritardo negli atti d'ufficio - Cause di giustificazione - Adozione di una consapevole scelta organizzativa - Rilevanza - Specifica valutazione del giudice disciplinare - Necessità - Onere del magistrato - Fattispecie

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Responsabilità disciplinare del magistrato - Reiterato e grave ritardo negli atti d'ufficio - Cause di giustificazione - Svolgimento di incarico non obbligatorio conferito dal CSM - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili) sulla base di una precisa scelta organizzativa (nella specie, intesa alla proficua gestione del ruolo decisorio), il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta. (massima ufficiale)

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, lo svolgimento di un incarico straordinario non obbligatorio conferito dal CSM (nella specie, partecipazione a gruppo di studio sugli standard di rendimento) non giustifica di per sé gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili), potendo sempre il magistrato chiedere un esonero giudiziario adeguato all'incarico o, in ultima analisi, rinunciare all'incarico stesso. (massima ufficiale)