Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15950 - pubb. 14/10/2016

Clausola vessatoria e foro competente

Cassazione civile, sez. VI, 28 Settembre 2016, n. 19061. Est. Frasca.


Clausola vessatoria e foro competente - Mancanza di esito positivo dell’accertamento della non vessatorietà ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs, n. 5/2006 - Compete al consumatore che eccepisca l’esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria - In assenza deve ritenersi la causa correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto



Qualora in un contratto fra professionista e consumatore venga pattuita una clausola di individuazione di una competenza convenzionale esclusiva sulle controversie originanti dal contratto in luogo diverso da quello del foro del consumatore e, quindi, da presumersi vessatoria ai sensi della lettera u) dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 e, conseguentemente, nulla ai sensi dell’art. 36 dello stesso d.lgs., in mancanza di esito positivo dell’accertamento della non vessatorietà ai sensi dell’art. 34 del medesimo d.lgs., ove il professionista convenga in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espresso o implicito) della vessatorietà della clausola, compete al consumatore che eccepisca l’esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dal citato art. 34, come quello indicato dal suo comma 4. In mancanza la causa deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino


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