Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15936 - pubb. 13/10/2016

Prova dell'arbitrarietà del recesso dal contratto di affidamento bancario

Cassazione civile, sez. I, 24 Agosto 2016, n. 17291. Pres. Giancola. Est. Genovese.


Contratto di affidamento bancario – Recesso da parte della banca – Prova dell’arbitrarietà



Il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento del credito ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale.
Non basta un qualsiasi atto di disposizione del patrimonio perché il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore, anche se il carattere non allarmante dell’atto di disposizione patrimoniale compiuto deve essere dimostrato da parte di quest’ultimo, laddove agisca per far dichiarare come arbitrario l’atto di recesso della banca.
[Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviandola alla Corte d’Appello, la quale, nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo del debitore, e in mancanza di ulteriori allegazioni di allarme sulla sua solvibilità, avrebbe dovuto quantomeno disporre una CTU estimativa.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Luciano De Angelis