Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15886 - pubb. 05/10/2016
Contratto autonomo di garanzia ed azione di rivalsa
Cassazione civile, sez. III, 27 Settembre 2016, n. 18995. Est. Lina Rubino.
Azione di rivalsa del debitore garantito da garanzia a prima richiesta verso il beneficiario Limiti - Assenza di rivalsa del garante - Esclusione - Necessità preventiva escussione da parte del garante che si è rivalso verso il debitore
Il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario, in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino
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