Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15683 - pubb. 01/09/2016
Prestito obbligazionario Mediobanca 'Russia' e clausole vessatorie
Cassazione civile, sez. I, 26 Luglio 2016, n. 15408. Est. Bisogni.
Nel caso di predisposizione unilaterale di una clausola - evidentemente svantaggiosa per il cliente – per cui la Banca può sospendere il pagamento degli interessi al verificarsi di determinati eventi, il Giudice deve verificare la concreta capacità di tale clausola di alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale a favore del predisponente.
Non basta, infatti, a escludere tale capacità il riferimento a una generica quanto astratta «alea implicita» da cui il contratto sarebbe caratterizzato (Cass. 26 luglio 2016, n. 15408/16). (*)
(*) Nel caso di specie la Corte d’Appello di Milano (sent. 16 agosto 2010, n. 2259/10) aveva negato che lo squilibrio fra le posizioni dei contraenti potesse essere riconducibile alla sola presenza di tale clausola nello scritto contrattuale. La clausola in discorso, immessa nel corpo del prestito obbligazionario, così disponeva: «Mediobanca si riserva la facoltà, a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il pagamento degli interessi nel caso in cui rilevi … il verificarsi e/o la sussistenza di un Evento di Default della Russia in relazione al suo debito Estero». (Studio Legale Associato D&S - Dolmetta e Salomone) (riproduzione riservata)
In un giudizio in cui sia eccepita la nullità di una clausola contrattuale in relazione a determinati profili della stessa, non interviene alcuna preclusione processuale tale da impedire la successiva deduzione di ulteriori e diversi profili di nullità, attinenti pur sempre alla medesima clausola. «L’accertamento della nullità afferisce» infatti «a un diritto autoderminato»; circostanza, questa, che attribuisce al Giudice la facoltà di esaminare anche cause di nullità differenti da quelle prospettate dalla parte. Da ciò, la possibilità di un accertamento che investa ogni aspetto di nullità della clausola indipendentemente da una loro specifica deduzione (Cass. 26 luglio 2016, n. 15408/16). (Studio Legale Associato D&S - Dolmetta e Salomone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dello Studio Legale Associato D&S - Dolmetta e Salomone
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