Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15660 - pubb. 28/07/2016

Giurisdizione del GA anche per le cause promosse dalla PA contro il privato

Corte Costituzionale, 15 Luglio 2016, n. 179. Est. Amato.


Giustizia amministrativa – Controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica [nella specie: convenzioni urbanistiche] – Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel caso di azione giudiziale proposta da parte della pubblica amministrazione nei confronti del privato

Giustizia amministrativa – Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. – Presupposti – Art. 103 Cost.



Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 nella parte in cui tali disposizioni devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie instaurate su iniziativa della pubblica amministrazione. In particolare, in quanto inserite nell’ambito del procedimento amministrativo, le convenzioni e gli atti d’obbligo stipulati tra pubblica amministrazione e privati costituiscono pur sempre espressione di un potere discrezionale della stessa pubblica amministrazione. Tali moduli convenzionali di esercizio del potere amministrativo non hanno, quindi, specifica autonomia. In coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, il fondamento di tali ipotesi di giurisdizione esclusiva viene legittimamente individuato nell’esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, del potere pubblico. Siffatta interpretazione offerta in ordine al fondamento del criterio di riparto della giurisdizione in materia di accordi procedimentali risulta altresì coerente con l’evoluzione complessiva del sistema di giustizia amministrativa, il quale – da giurisdizione sull’atto – sempre più spesso si configura quale giurisdizione sul rapporto amministrativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel rispetto dell’art. 103 Cost., ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è necessario che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di “blocchi di materie”, ma di materie determinate; e che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (sentenza n. 35 del 2010). D’altra parte, l’ordinamento non conosce materie “a giurisdizione frazionata”, in funzione della differente soggettività dei contendenti. Elementari ragioni di coerenza e di parità di trattamento esigono, infatti, che l’amministrazione possa avvalersi della concentrazione delle tutele che è propria della giurisdizione esclusiva e che quindi le sia riconosciuta la legittimazione attiva per convenire la parte privata avanti il giudice amministrativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale