Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15659 - pubb. 28/07/2016
Il rifiuto dell’Agenzia di ritirare l’atto in autotutela non è impugnabile
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 15 Aprile 2016, n. 7511. Est. Iannello.
Atto dell’amministrazione finanziaria – Rifiuto di ritirare il provvedimento in autotutela – Impugnabilità – Esclusione
In tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. U, n. 3698 del 16/02/2009, Rv. 606565). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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