Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15495 - pubb. 13/07/2016
Contratti della P.A.: forma scritta a pena di nullità, ma firma del negozio anche in momenti successivi
Cassazione civile, sez. III, 17 Luglio 2016, n. 12540. Est. Tatangelo.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Forma scritta – Necessità – Sussiste
In caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell’unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell’altro. I contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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