Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15299 - pubb. 24/06/2016
Appello tributario: obbligo di deposito del gravame presso la segreteria commissione
Corte Costituzionale, 30 Maggio 2016, n. 121. Est. Coraggio.
Contenzioso tributario – Appello alla commissione tributaria regionale – Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario – Obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata – Abrogazione della norma ad opera del dlgs 175 del 2014 – Entrata in vigore – Processi pendenti
Contenzioso tributario – Appello alla commissione tributaria regionale – Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario – Obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata – Residua operatività nel solo caso di notificazione del ricorso effettuata [a mezzo raccomandata] dalla parte che si difende personalmente
In materia di processo tributario, l’art. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, rendendo non più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dell’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, il deposito di copia dell’atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Secondo quanto precisato anche dalla Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, in mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio. Conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per gli appelli proposti, prima di tale termine deve quindi continuare ad applicarsi la disposizione che prevede l’inammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dell’appello presso la Commissione tributaria provinciale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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