Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14980 - pubb. 12/05/2016

Danno da diffamazione a mezzo di trasmissione televisiva

Cassazione civile, sez. I, 27 Aprile 2016, n. 8397. .


Lesione del diritto all’immagine – Diffamazione a mezzo di trasmissione televisiva – Danno non patrimoniale – Sussiste



È pacificamente configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine. Per cui, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. In particolare, la diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (v. per la diffamazione a mezzo stampa, ma con principio chiaramente estensibile anche alla diffamazione a mezzo di trasmissione televisiva, Sez. 3^ n. 25739-14, n. 17395-07). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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