Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14619 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2011, n. 25946. Est. De Chiara.
Responsabilità civile - In genere - Società di capitali - Rapporto organico - Responsabilità della società verso i terzi per fatto degli amministratori - Condizioni - Concorso con la responsabilità diretta ex art. 2395 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato - Concorso con la responsabilità diretta della società in virtù del rapporto di immedesimazione organica - Condizioni - Fattispecie
La società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 cod. civ.. (Nella specie, si è ravvisata la responsabilità di una banca popolare con riguardo ad una delibera del consiglio di amministrazione, che aveva disposto il trasferimento a terzi delle azioni appartenenti ad alcuni soci, nel contempo disponendone l'illegittima esclusione). (massima ufficiale)
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