Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14606 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 26 Maggio 2011, n. 11626. Est. Schirò.


Conto corrente (contratto di) - Chiusura del conto - Approvazione del conto - Estratto conto - Approvazione tacita - Effetti - Incontestabilità delle risultanze del conto - Limiti - Ratifica successiva dell'operazione negoziale sottostante da parte del correntista - Ammissibilità - Conseguenze



Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Peraltro, dedotta l'inefficacia della registrazione di un'operazione di giroconto, in quanto derivante da un atto dispositivo compiuto in difetto o contro la volontà del correntista, ben può il giudice accertare che il cliente abbia avuto tempestiva comunicazione del giroconto e abbia dato consapevole approvazione all'operazione negoziale sottostante, e ritenere, quindi, tardive le sue contestazioni, non a causa della decadenza dal termine fissato dalla norma bancaria, quanto per la ragione sostanziale che l'operazione di giroconto sia stata consapevolmente ratificata dal medesimo. (massima ufficiale)


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