Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14585 - pubb. 01/07/2010
Esecuzione forzata sui beni del fallito iniziata prima del fallimento e sostituzione automatica del curatore al creditore istante
Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2002, n. 13865. Est. Maria Rosaria Cultrera.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Esecuzione forzata sui beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Effetti - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non proseguire la procedura - Improcedibilità della stessa - Caducazione degli effetti del pignoramento - Esclusione - Fondamento
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Decreto di approvazione dello stato passivo non impugnato - Questioni relative al credito e a cause di prelazione - Preclusione - Ipoteca iscritta successivamente a pignoramento sullo stesso bene - Efficacia della medesima - Accertamento in sede di verifica - Necessità - Fondamento
Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita per scelta del curatore stesso, ne' proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato automaticamente e senza condizioni il curatore a norma dell'art. 107 legge fall.. (massima ufficiale)
Il decreto di approvazione dello stato passivo di cui all'art. 96 legge fall., se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. Pertanto, nell'ipotesi d'ipoteca su un bene del fallito iscritta prima del fallimento, ma successivamente ad un pignoramento relativo allo stesso bene, l'efficacia della stessa va accertata in sede di verifica in quanto l'eventuale inopponibilità dell'ipoteca ex art. 2916 cod. civ. concerne tutti i creditori e non una singola categoria degli stessi. (massima ufficiale)
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