Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14433 - pubb. 16/03/2016

Il giocatore è un consumatore

Cassazione civile, sez. VI, 08 Luglio 2015, n. 14288. .


Giocatore – Contratti regolati dall’ente pubblico – Tutela del consumatore – Applicabilità – Sussiste



In materia di giochi e scommesse, il versamento della posta contemplata nel contratto integra un comportamento deponente per la conclusione del contratto stesso con automatica adesione alle relative condizioni: ne consegue che il regolamento del gioco deve ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente con l’acquisto del biglietto. In realtà, il contenuto del gioco o scommessa rimane peraltro solitamente ignoto al contraente-giocatore, stante la grave difficoltà (se non impossibilità) di reperire il testo e di prenderne cognizione. Il contraente-giocatore allora “subisce” in realtà tale contenuto, che implicitamente accetta. La materia va consequenzialmente ricondotta alla tutela del consumatore che deve assistere anche il giocatore: va quindi applicato il relativo foro inderogabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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