Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13769 - pubb. 03/12/2015

Amministrazione straordinaria e manifesta infondatezza di alcune questioni di costituzionalità relative all'azione revocatoria

Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19729. Est. Bernabai.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Azione revocatoria fallimentare - Aiuto di Stato - Esclusione

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Azione revocatoria fallimentare - Violazione del principio di concorrenza e della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato - Esclusione

Revocatoria fallimentare - Questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d.l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost. - Immediata applicazione della nuova disciplina alle revocatorie non ancora definite con sentenza irrevocabile - Manifesta infondatezza



L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, dal momento che non si tratta di un procedimento di carattere selettivo perché attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare: senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria. Pertanto, l'azione revocatoria, anche se esercitata durante la prima fase, non comporta aiuti alle imprese sotto forma di un finanziamento forzoso, atteso che è diretta ad ottenere, invece, risorse da destinare all'espropriazione forzata a fini satisfattori, a tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, in quanto è sufficiente la sua concorrenza con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile all'esito del tentativo di risanamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La violazione del principio di concorrenza della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato per effetto dell'azione revocatoria esperita in sede di amministrazione straordinaria è già stata esclusa dalla Corte Costituzionale (sent. 21 aprile 2006, n. 172), la quale ha già avuto modo di affermare che l'azione ex art. 67 legge fall. trova giustificazione nell'esigenza di ricostruire il patrimonio della società in liquidazione al fine di garantire la tutela della par condicio creditorum, principio informatore delle procedure concorsuali, tra cui anche quella di amministrazione straordinaria (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 379). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d.l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost., nella parte in cui non si prevede l'immediata applicazione della nuova disciplina delle revocatorie alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, sebbene introdotta con decreto legge. Il ricorso alla decretazione d'urgenza rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, senza che ciò determini la necessaria retroattività della disciplina introdotta o la deroga ai principi ordinari della successione delle leggi nel tempo. Costituisce, pertanto, facoltà del legislatore quella di introdurre nuove normative con legge o atto avente forza di legge, e di fissare il dies a quo, fermo restando il limite della irretroattività della legge penale. A questo si aggiunge che il presupposto di necessità ed urgenza inerente la riforma delle revocatorie fallimentari del 2005 ha trovato fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori/finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi (Cass, sez. 1, 5 marzo 2008, n. 5962). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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