Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13670 - pubb. 12/11/2015

Competenza della Regione e dello Stato in materia di professioni

Corte Costituzionale, 05 Novembre 2015, n. 217. Est. Silvana Sciarra.


Tutela della salute - Norme della Regione Umbria - Definizione delle discipline bionaturali da individuare mediante atto della Giunta regionale. Professioni - Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali



Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configuranquale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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