Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13668 - pubb. 12/11/2015
Con la riammissione in servizio del lavoratore dopo un lungo periodo di malattia, pur in presenza di superamento del periodo di comporto, è illegittimo il licenziamento intimato dopo un ragionevole periodo di ripresa lavorativa
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 14 Ottobre 2015, n. 20722. Est. Venuti.
Lavoro subordinato – Superamento del periodo di comporto – Riammissione al servizio – Comportamento acquiescente della volontà di non voler esercitare il potere di recesso – Sussistenza – Licenziamento intimato due mesi dopo la riammissione – Illegittimità
Preclusioni processuali – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. – Risarcimento conseguente a licenziamento illegittimo – Domanda di condanna proposta dal lavoratore – Petitum limitato in primo grado alle cinque mensilità ex art. 18 St. Lav. – Richiesta in appello di tutte le retribuzioni perse successivamente alla data del licenziamento – Domanda nuova – Sussistenza – Inammissibilità
Deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato dal datore per asserito superamento del periodo di comporto, ogni qual volta la riammissione in servizio dopo il periodo di malattia integri comportamento acquiescente della volontà di non volersi avvalere del potere di recesso.
(Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la illegittimità del recesso datoriale in presenza di una chiara volontà del datore di voler continuare ad avvalersi delle presentazioni del lavoratore, recesso esercitato a distanza di due mesi dalla riammissione in servizio, a nulla rilevando i successivi eventi rappresentati dalla fruizione di ferie e di un ulteriore periodo di riposo per ragioni di salute).
Costituisce domanda nuova in appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la richiesta del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni maturate successivamente alla data del licenziamento dichiarato illegittimo dal primo giudice, ove egli sia limitato in primo grado a chiedere la liquidazione del danno nella misura minima di cinque mensilità (cfr. Cass. 1995/6253). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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